I FATTI
Il bambino …. , nasce a Como il …… presso l’ospedale Valduce, a dicembre dello stesso anno viene riscontrato al bimbo una positività sierologia per l’epatite “C”, quasi certamente avvenuta durante il parto cesareo, essendo venuto a contatto con il sangue della madre affetta da epatite “C”.
Il bambino cresce regolarmente ed esegue le cure e profilassi previste dalle leggi vigenti, svolge una vita regolare e frequenta l’asilo nido sin dall’età di 8 mesi, con spiccata socializzazione con i coetanei e con le maestre a cui è affidato. All’età di 15 mesi circa (15 luglio 1999) effettua il vaccino pentavalente (cinque vaccini in dose unica). A seguito di questo vaccino si manifesta uno stato febbrile con pianto inconsolabile e diarrea per circa una settimana, e si nota un peggioramento statico del bambino: sta in piedi con base allargata e non cammina più, attività motorie che aveva già acquisito relativamente alla sua età. Alla fine di agosto si manifestano di nuovo gli stessi disturbi con febbre che raggiunge 41 gradi, e il 1 settembre si decide il ricovero presso l’ospedale Sant’Anna di Como dove viene sottoposto ad accertamenti di routine. Senza aver fatto esami più approfonditi (come sarebbe stato opportuno), viene dimesso dopo 4 giorni. Certo, non potevamo immaginare (unitamente al pediatra e la struttura sanitaria di riferimento) un possibile danno da vaccino.
Questo fa pensare (con il senno di poi) che i medici del reparto pediatrico del S. Anna non hanno adeguatamente valutato e/o sottovalutato il possibile contagio da vaccino. Se in quella circostanza si fosse fatta la RM sarebbe emerso quello che poi è emerso Il 25 febbraio successivo, quando è stata effettuata una Risonanza Magnetica, da cui emerge una atrofia cerebellare.
Nello stesso mese (23 settembre) il bimbo viene sottoposto al vaccino tetravalente.
A seguito di questo ulteriore vaccino il bambino è molto debole e tende a reclinare il capo lateralmente, e rotolando cade e non riesce a stare più in piedi. Anche le maestre del nido ci segnalano la continua perdita di staticità del bimbo, cosa per altro a noi nota.
Comincia così a insinuarsi il sospetto che qualcosa sia successo. Prendiamo contatto con la struttura locale di neuropsichiatria infantile, dove viene visitato il 3 gennaio 2000 e in quella sede viene stabilita una più approfondita diagnosi. Il 25 febbraio successivo viene effettuata una Risonanza Magnetica, presso l’Ospedale Sant’Anna, da cui emerge una atrofia cerebellare.
Nel mese di marzo, il primo ricovero (che dura due settimane) presso il “C. Besta” di Milano, ospedale specialistico per la neurologia, dove viene confermata la diagnosi di “Atrofia Cerebellare”. Il Bambino viene tenuto sotto controllo e monitorato. I ricoveri si ripetono periodicamente, almeno una volta l’anno. Nel 2004 viene effettuata una biopsia
sul muscolo del bambino, il cui esito non ci viene mai definitivamente comunicato adducendo la tesi che “il campione si era perso nel trasporto verso il laboratorio”.
“L’Istituto Nazionale Neurologico C. Besta” in data 25 maggio 2004 certifica la diagnosi: “Malattia Mitocondriale” (senza però specificarne la causa).
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EPATITE: Sin dal mese di dicembre 1998, il bambino viene seguito, e monitorato, dal
Centro di Epatologia Pediatrica della “Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale
Maggiore Policlinico” di Milano, con cadenza semestrale fino all’età di dieci anni circa, e successivamente con una cadenza annuale.
Il 28 aprile 1999 viene effettuato il prelievo sul bambino e il 3 maggio 1999 con esito: HCV RNA: POSITIVO. Documentazione allegata, e di cui il Sevizio Sanitario Nazionale NON HA TENUTO CONTO. (Perché?)
In presenza di questi risultati NON AVREBBERO DOVUTO ESSERE SOMMINISTRATI I VACCINI DEL 15 LUGLIO 1999 E DEL 23 SETTEMBRE 1999, COME RITENUTO OPPORTUNO DALLA “RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIALE PREVENZIONE
DELL’ASL” NEL 2015.
Infatti, nel mese di luglio 2015 il ragazzo viene
invitato a presentarsi per Il 26 di agosto 2015 presso l’ambulatorio “…per
la somministrazione del richiamo della vaccinazione contro le seguenti
malattie: DIFTERITE TETANO PERTOSSE… “
In previsione di questo richiamo vaccinale, viene
fatto presente alla “Responsabile dell’Area Territoriale Prevenzione dell’ASL”
la volontà di non sottoporre il ragazzo alle vaccinazioni, facendo presente
quanto abbiamo dovuto affrontare e sopportare a causa dei vaccini e viene fornita
tutta la documentazione in possesso in merito ai danni subiti.
La responsabile, preso atto, chiede, e dispone, la
ricerca degli anticorpi attraverso dei nuovi prelievi al ragazzo.
Visti gli esiti dei prelievi decide di sospendere le
vaccinazioni.
Il fatto che la responsabile dell’ Area Territoriale
Prevenzione dell’ASL abbia ritenuto dover sospendere le vaccinazioni, conferma
che, IN PRESENZA DELLA PATOLOGIA DELL’EPATITE, I VACCINI SONO DANNOSI.
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Mercurio: Il 19 aprile 2001, viene effettuato
un controllo sul dosaggio del mercurio sul bimbo presso il Laboratorio di Tossicologia
Professionale del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della Clinica del
Lavoro di Milano diretta dal Prof. Foà.
Dagli esami delle urine risulta che la dose di
mercurio è di almeno 10 volte superiore alla norma. Viene quindi effettuato dal dott. Cavalli (assistente del prof. Foà) un
sopralluogo nella nostra abitazione al fine di verificare se nelle vicinanze ci
siano impianti per la produzione o lo stoccaggio di mercurio. L’esito fu
negativo.
Dopo qualche anno questi controlli vengono ripetuti
sia nelle urine e nel sangue del bimbo, sia in quelli dei genitori. In questo
caso, con esiti che entrano nella normalità.
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A luglio 2002 il bimbo viene visitato dal chirurgo
pediatrico del Policlinico di Bari che, oltre a confermare la diagnosi,
riscontra una carenza di “Coenzima Q10”, dovuta al contagio di un metallo
pesante.
Viene prescritta una cura omeopatica-tossicologica
atta ad eliminare o ridurre la presenza di un
“corpo estraneo” come il mercurio. Già dopo alcuni anni si cominciano a
vedere i primi effetti benefici, e ne
riscontriamo gli indubbi effetti positivi.
Successivamente, ottobre 2002, il bimbo viene
visitato dal dott. Enrico Bertini della clinica pediatrica “Bambino Gesù” di
Roma che conferma la stessa diagnosi e prescrive la somministrazione del
Coenzima Q10.
Da allora viene somministrato al bambino una dose
giornaliera di 200 mg di Coenzima Q10. Questo farmaco viene preparato da una
farmacia, su prescrizione medica e su autorizzazione dell’ASL di Como: autorizzazione
rinnovabile ogni anno.
Fino all’età di 7/8 anni il bimbo, pur
manifestando sintomi di miglioramento non riusciva a stare in piedi, e solo successivamente, con (estrema?) lentezza
ha acquisito la capacità di deambulazione, sostenuto da un adulto, o da ausili
meccanici.
Le visite mediche periodiche evidenziano un
continuo, anche se lento, miglioramento nelle staticità e nella deambulazione
(con evidente soddisfazione di chi gli vuole bene e degli stessi medici), anche
se la deambulazione palesa una andatura
incerta e ondeggiante.
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Richiesta lotti
vaccinali: In data 12 marzo 2004 viene inoltrata all’ASL
richiesta della documentazione relativa ai vaccini somministrati.
Chiediamo “…che venga consegnata la specifica completa
ed esaustiva delle date e dei numeri dei lotti di produzione delle vaccinazioni
obbligatorie e facoltative eseguite al proprio figlio, nonché l’indicazione del
nome commerciale e delle ditte produttrici dei vaccini somministrati, entro 15
giorni dalla presente. Nel caso fosse impossibile produrre tale documentazione,
si chiede di fornire spiegazione per iscritto, entro 15 giorni dal ricevimento
della presente…”.
In data 25 marzo 2004 riceviamo:
“ …Con riferimento alla sua richiesta pervenuta in
data 12 marzo u.s. si trasmette in allegato la scheda vaccinale relativa al
bambino…… La scheda non riporta i dati relativi al nome commerciale e numero di
lotto dei vaccini utilizzati, poiché i registri vaccinali cartacei risultano
smarriti a seguito di ripetuti traslochi degli uffici afferenti a tale servizio. Solo
per i nati dall’anno 1980 è in uso una registrazione informatizzata che – a
partire dall’anno 2000 – consente di avere la disponibilità di tutti i dati. A
partire dall’anno 1980, per i nuovi nati, è in uso una registrazione
informatizzata che ha subito nel corso degli anni una progressiva evoluzione
con registrazione dei dati in maniera via via più completa, fino a permettere –
dall’anno 2000 – di avere la disponibilità di tutti i dati.…”.
Lettera firmata da “Il Direttore Distretto di Como e
il Dirigente Responsabile U.O. Prevenzione Distretto di Como.
Non soddisfatti, in data 16 aprile continuiamo a sollecitare:
“…A seguito
dalla VS del 25 marzo 2004, insoddisfatto delle comunicazioni ricevute,
sollecito (oltre le date delle vaccinazioni, per altro già note), la ricerca e
la trasmissione dei nomi commerciali dei vaccini e le relative case
produttrici, nonché la loro composizione. Trattandosi di dati relativamente
recenti (a partire dal 1998) credo non sia difficile il loro reperimento…..”.
Nel caso in cui
venisse fornita, ancora una volta risposta evasiva e non esauriente, mi vedrò
costretto, mio malgrado, a rivolgermi alle autorità competenti per far valere i
miei diritti di genitore, nel rispetto delle leggi che lo consentono.
Il 10 maggio 2004 ci viene inviata:
“Oggetto:
Vaccinazioni Michele Maria Mascolo
Si fa seguito alla Sua del 16 aprile
u.s. relativa alla richiesta di integrazione a quanto già comunicato in merito
alle vaccinazioni di Suo figlio Michele Maria: si conferma che agli atti di
questa Unità Operativa risultano i dati già trasmessi in allegato alla
precedente nota del 25 marzo 2004 n. 29202 …..”
Non soddisfatti, in data 17 giugno 2004, viene da noi
ulteriormente richiesto:
“… che venga
consegnata la specifica completa ed esaustiva delle date e dei numeri dei lotti
vaccinali di produzione delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative eseguite
al proprio figlio, nonché l’indicazione del nome commerciale e delle ditte
produttrici dei vaccini somministrati (entro 30 gg. Dal ricevimento della
presente) tramite ricerca presso il Vostro Servizio Farmaceutico.
Ringraziando….”.
In data 16 Luglio 2004 Riceviamo:
“…. Con riferimento alla Sua richiesta
pervenuta in data 17 giugno u.s., si trasmette in allegato la scheda vaccinale
relativa al bambino Michele Maria Mascolo nato a Como il 29.04.1998 ….”
La scheda a cui il dott. Aldo Palumbo (Dirigente
Responsabile U.O. Prevenzione Distretto di Como) fa riferimento, non contempla
quanto da noi richiesto (specifica completa, date e numeri dei lotti vaccinali,
nome commerciale e ditte produttrici dei vaccini somministrati) e riporta
semplicemente la data e la dose dei vaccini, e non cita neanche la
somministrazione del vaccino del 23 settembre 1999.
Queste le comunicazioni ricevute dall’ASL di Como.
Perché L’ASL non ha fornito, come espressamente
richiesto, i dati relativi ai vaccini? C’è forse, qualcosa di cui non si deve
venire a conoscenza?
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Ricerca “Tipizzazione Molecolare” Su richiesta del medico che ha in
cura il bambino, il 25 maggio 2004 vengono eseguiti presso il laboratorio della
“Fondazione Centro San Raffaele di Milano” dei prelievi per una “Tipizzazione
Molecolare degli allei HLA”, per un dosaggio degli anticorpi, come riportato
nella documentazione agli atti.
Questi risultati confermano che non vi sono “difetti” genetici
nella struttura molecolare del bambino, e vengono confermati dai risultati del
DNA successivamente effettuati, e allegati alla presente.
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Ricovero
“Stella Maris” Pisa: Nel mese di ottobre 2007 Il bambino
(oramai ragazzo) viene ricoverato presso la Clinica Pediatrica di Pisa “Stella Maris”.
Esami eseguiti durante il ricovero:
- Elettromiografia arti inferiori (muscolo tibiale anteriore) e arti
superiori (muscolo interosseo): nella norma - Velocità di conduzione sensitiva arti inferiori (nervo surale) e arti
superiori (nervo ulnare): nella norma - Velocità di conduzione motoria arti inferiori (nervo peroneo profondo)
e arti superiori (nervo ulnare): nella norma - EEG s/v: normale attività di fondo. Rare anomalie aguzze sulle aree
anteriori, lievemente attivate dalla iperventilazione e dal sonno.
Attività rapida inabituale sul vertice e sulle aree anteriori, più
evidente in sonno. - Esami ematochimici di routine: senza significative alterazioni.
- Biopsia cutanea per dosaggio Coenzima Q: in corso
- RM encefalo e spettroscopia protonica e fosforica: in corso di
refertazione Assenza di lattato in spettroscopia protonica.
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Richiesta
riconoscimento danno: Nel mese di marzo 2006
avviamo la procedura per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 210/92
inoltrando All’ASL la relativa documentazione. A distanza di un anno circa,
considerata la mancanza di riscontro provvediamo ad un sollecito e, finalmente,
l’iter burocratico inizia il suo percorso.
Il 2 ottobre 2007 veniamo convocati e ci rechiamo a Milano
per sottoporre il bambino a visita medica presso la C.M.O. (Commissione
Medica Ospedaliera).
Ci accoglie un medico militare, al quale esponiamo
i fatti fin qui vissuti. Pur avendo tutta la documentazione sanitaria fornita,
fa domande circa i tempi e le somministrazioni dei vaccini e chiede di
conoscere la vicenda anche sul piano umano (dichiara di essere padre di un
bambino piccolo e quindi comprensivo del nostro stato d’animo). Ci esprime
solidarietà e ci comunica che l’esito della decisione sarà inviata a domicilio.
Circa quaranta giorni dopo arriva la comunicazione
dell’esito.
La C.M.O. dichiara che
il bambino “è affetto da atassia
cerebellare”, e aggiunge che “…dalla
infermità o lesione di cui ai punti 1 e 2 del precedente quadro A è derivata la
seguente MENOMAZIONE PERMANENTE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA “ORGANO
NEUROLOGICO”. ASCRIVIBILE ALLA 1^ CATEGORIA della tabella “A”, allegata al
D.P.R. 30 dicembre 1981, nr. 834.
La C.M.O. nella sua esposizione dichiara e
afferma:
STATO ATTUALE:
Linguaggio difficoltoso, deficit cognitivo, evidente disturbo dell’equilibrio e
della deambulazione.
ESAME OBIETTIVO:
soggetto in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Si prende atto
della documentazione sanitaria allegata.
GIUDIZIO DIAGNOSTICO: Atassia cerebellare.
Inoltre: Si da atto
che è presente il medico di fiducia, che ha formulato osservazioni: ”…la diagnosi non è solo di Atassia ma anche
di coinvolgimento di tutti i sistemi cerebrali, sia in fase acuta che cronica
come è tipico delle encefaliti post vaccinali”.
Ciò nonostante, la C.M.O. afferma “…non si ritiene sussistere nesso di causalità
tra le vaccinazioni obbligatorie e la infermità di cui al giudizio diagnostico”.
Queste le dichiarazioni.
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Successivamente, in data 10/12/2007 presentiamo
istanza di ricorso avverso il giudizio della C.M.O. a questo spett.le
Ministero. Il 17 marzo 2009 viene recapitata la risposta: “In riferimento al
ricorso proposto in data 10/12/07 dal Sig. Mascolo Francesco, in nome e per
conto del figlio Mascolo Michele Maria, si trasmette copia del D.M. del
23/02/2009, con esito negativo…”
ANCHE IN QUESTO CASO, IL MINISTERO EVITA DI
ENTRARE NEL MERITO DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DANNO.
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LA VERITÀ VIENE
PRIMA DI OGNI ALTRO INTERESSE.
Dopo aver consultato un legale, si decide di
avviare la procedura giudiziaria.
Ci
sia consentito un parere che anticipa e sintetizza il senso delle righe che verranno:
i genitori non riconoscono nelle sentenze di primo e secondo grado un nesso che
dalle premesse pervenga a delle conclusioni conseguenti e logiche.
Come è possibile che i magistrati, persone colte e
competenti, emettano sentenze così ampiamente illogiche e carenti di
motivazioni? La sensazione è che, in materia di vaccini, riconoscere la
responsabilità delle case farmaceutiche si ripercuoterebbe economicamente non
solo sulle stesse ma sugli organi dello Stato che non hanno vigilato, con il
timore di notevoli esborsi economici.
Il punto è che quello che per un ragioniere può
apparire un esborso, per i genitori, che provvedono (sinché ci saranno) alle
cure del proprio figlio, è il minimo che si possa riconoscere per poter
permettere al figlio di curarsi.
Anche per queste ragioni, si ritiene molto discutibile
la sentenza, prima del Tribunale e poi quella della Corte D’Appello.
Non si sa quali ragioni possano aver indotto l’esito
della sentenza, ma certamente non si è ricercata la verità.
E’ opinione diffusa che in materia di vaccini, gli
interessi, non solo scientifici, delle case farmaceutiche in molti casi possano
anche essere determinanti nelle aule di giustizia.
Ancora, se è vero che le sentenze dei Tribunali e
delle Corti d’Appello vanno rispettate, è altrettanto vero che si possono
commentare.
L’amministrazione della Giustizia si fonda anzitutto
sulla ricerca della verità, cosa a noi parsa (ad essere benevoli) secondaria,
nella nostra vicenda.
Infatti, nella sentenza del Tribunale non si fa
riferimento alla mancata risposta dell’ASL alla richiesta di poter conoscere e
verificare i lotti vaccinali, come non compare alcun riferimento alle
osservazioni poste dalla relazione del CTP, pur essendo stata, la stessa,
presentata nei termini di legge.
Nella causa intentata presso il Tribunale, venne
nominato come CTU, un Infettivologo, dipendente dell’ospedale S. Anna dove il
bimbo è stato ricoverato ai primi di settembre 1999, mentre sarebbe stata più
opportuna la presenza di un Neuropsichiatria infantile.
Inoltre, va precisato che a seguito della visita
medica, effettuata al bambino (oramai ragazzo) nello studio medico del CTU alla
presenza dei CTP, nel
corso della di visita collegiale, avvenuta alle ore 15.00 del giorno
I4-05-20l0, gli stessi unanimemente, verbalmente
avevano convenuto di “non
dover sottoporre ad ulteriori stress il bambino, tanto è evidente la situazione
clinica”.
Purtroppo, di questa considerazione non vi è traccia
nella relazione conclusiva della sentenza.
Infatti,
senza voler entrare nel merito delle considerazioni di
natura medica, viene da domandarsi: come mai il CTU solo alla fine della sua
relazione esprime il parere di non certa causalità tra la patologia e i
vaccini, mentre nel corso della visita medica e negli incontri con i CTP la sua
opinione sembrava essere ben diversa.
Considerato che lo stesso CTU, alla data della
prevista consegna della sua relazione aveva chiesto un ulteriore proroga, viene
il sospetto che qualche interferenza possa esserci stata.
Inoltre, Va precisato quanto segue :
– Il giorno 12 luglio 2010 è stata regolarmente
depositata presso il Tribunale la relazione del consulente di parte dei
ricorrenti, CTP, ma né il CTU né il
Giudice ne hanno tenuto conto.
La sentenza del Tribunale è stata depositata il 19
luglio e vi erano tutti i tempi necessari per un approfondimento.
Perché non si è voluto tenerne conto?
Forse la sentenza era già stata decisa prima
dell’esame della documentazione fornita ?
Viene il sospetto che l’esito della sentenza fosse già
deciso prima dell’accertamento di tutti i fatti realmente avvenuti.
Nella sentenza, infatti, non si fa rifermento alla
relazione del CTP consegnata nei tempi previsti, e comunque molto prima della
sentenza. Perché?
Rimane comunque il dubbio che, la ricerca della verità sia stata sacrificata a vantaggio di altri
interessi.
La sentenza della Corte d’Appello di Milano che – per
altro non ha consentito l’esposizione dei fatti da parte dei diretti
interessati – fa riferimento e ipotizza che la causa del danno provocato dal vaccino
possa essere individuata nell’epatite “C” di cui il bambino è portatore.
Domanda: Se l’epatite “C” di cui il bambino è
portatore, può esserne stata la causa, o una delle cause che hanno scatenato la
reazione al vaccino, chi avrebbe dovuto segnalare il possibile contrasto con
i vaccini, se non il SSN attraverso l’ASL?
Stando a quanto fa supporre la Corte D’Appello l’epatite
è una patologia che rende incompatibile la somministrazione di vaccini.
Inoltre, la sentenza della Corte D’Appello dimentica e
non cita la responsabilità dell’Ospedale S. Anna, e Nulla dice in merito alla mancata effettuazione della
Risonanza Magnetica durante il ricovero del bimbo il 1 settembre 1999, che
certamente avrebbe consentito di scoprire l’Atassia Cerebellare (come di fatto
è stato accertato nel mese di febbraio 2000) e che ci avrebbe consentito di non
fare il vaccino trivalente effettuato il 23 settembre 2000.
Viene da chiedere: chi ha scritto quella sentenza?
Sono stati fatti tutti gli accertamenti per arrivare alla verità? Noi pensiamo
proprio di No.
Aldilà del fatto che il “…presumibilmente…” non
esclude nessuna ipotesi, quindi neanche quella della responsabilità dei
vaccini, di chi li ha prodotti e chi li ha somministrati,
rimane il fatto che né l’ASL, né il Ministero della
Salute e neanche il Tribunale e ancor meno la Corte di Appello, ci hanno saputo
dire “ chi e che cosa” ha provocato il danno a nostro figlio.
Ecco perché non ci riteniamo soddisfatti
delle giustificazioni del Servizio Sanitario Nazionale, e ancor meno dei
giudizi della Magistratura.
Noi genitori chiediamo di sapere chi e che cosa ha
ridotto nostro figlio (insieme ad altre centinaia di ragazzi) in quella
situazione.
L’ASL prima e il Ministero della Salute poi, non ci
hanno mai comunicato cosa può essere realmente successo. Perché?
Viene il sospetto che avessero qualche responsabilità
da nascondere .
Mentre
una semplice dichiarazione di non sussistenza di nesso causale, riduce e
annulla il riconoscimento del danno da vaccino,
ma annulla, soprattutto, le responsabilità di chi deve dare delle
risposte ai quesiti fin qui esposti.
———————-
DNA “TEST NEGATIVO”. In data 18 febbraio 2014 il ragazzo viene visitato dal dott. Stefano
D’Arrigo del “C. Besta” di Milano. In quella sede viene concordato un ricovero.
Dal 27/6 al 3/7 2014 il ragazzo viene ricoverato
presso il “C. Besta” .
Il
medico, dott. Stefano D’Arrigo del “C. Besta” di Milano, visti i risultati
diagnostici del ragazzo, nell’eventualità di un possibile danno genetico,
dispone la ricerca del DNA.
L’esito del DNA (data campione
01/07/2014 data referto 03/10/2014) è: “TEST
NEGATIVO”. Ciò conferma che non vi sono modificazioni genetiche
che possano essere correlate alla patologia di cui il ragazzo è effetto.
Inoltre, su richiesta del medico
(richiesta facoltativa) viene effettuata la ricerca del DNA di entrambi i
genitori: data prelievi dei campioni: 15/10/2015, data consegna referto
05/08/2016: Anche in questo caso l’esito è: “TEST NEGATIVO”.
Tutto ciò conferma che non ci sono
modificazioni genetiche (sia nel DNA del ragazzo, sia in quello dei genitori),
e che il “presumibilmente genetico” è falso, quindi da escludere.
Per tanto la patologia non può che
essere stata causata dai vaccini.
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A seguito dei fatti fin qui esposti, soprattutto alla
luce di elementi acquisiti successivamente (DNA, EPATITE, ecc..) e
inconfutabili, che non potevano essere disponibili alla date precedenti,
SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO, COME PREVISTO
DALLA LEGGE 210/92
CONSIDERAZIONI
E’
nostra ferma convinzione che i vaccini siano una conquista di civiltà, ancor
prima che sanitaria. I benefici ottenuti nei paesi che già ne fanno uso,
rappresentano e confermano questa convinzione.
Per quanto ci riguarda, non è assolutamente in
discussione la validità dei vaccini che, peraltro, hanno consentito la
prevenzione di tante malattie, purtroppo ancora presenti in quei paesi dove i
vaccini non sono obbligatori.
Ma dare per scontato che “ciò che va bene per cento persone va sicuramente bene per centouno”,
oltre che falso è anche dannoso.
Da qui segue l’esigenza che i vaccini prodotti siano
privi di metalli pesanti e contaminanti, ma occorre anche conoscere
clinicamente la persona a cui il vaccino è destinato.
Ogni persona umana è unica nel suo genere, anche sul
piano fisico-biologico-genetico. A maggior ragione quando si tratta di un
bambino, ancorché fragile e privo degli anticorpi necessari, quale è un
neonato.
Si tratta semplicemente di ammettere che l’incidente
può capitare (forse in numero superiore a quello dichiarato possibile dal
Ministero della Salute) e quindi riconoscere il danno provocato e a questo far
seguire un risarcimento, anche sotto forma di copertura assicurativa.
In
un paese civile, quale il nostro pretende di essere, riconoscere un errore,
anche quando non c’è dolo, non può essere motivo di scandalo, ma l’occasione
per correggere eventuali distorsioni nelle procedure e nelle somministrazioni
di farmaci, come appunto sono i vaccini.
Il
nostro, quindi, non è il tentativo di “colpevolizzare” né la struttura
sanitaria pubblica né i singoli operatori.
Si
tratta semplicemente di ammettere che l’incidente
può capitare e quindi riconoscere il danno provocato.
Sostenere che i vaccini non sono mai causa di effetti
collaterali, è una grande falsità. E questo i medici lo sanno molto bene.
Non è la ricerca di un colpevole che ci interessa, ma
la verità dei fatti, che non può, ne deve, mai essere ommessa.
———————————–
La causa della atrofia cerebellare
che ha colpito il bambino è certamente da ricercare in un “elemento esterno”
che l’ha provocata.
Infatti, come dice lo specialista
in neuropsichiatria che ha visitato il bambino, quando nella sua relazione
afferma che: “…se si
fosse trattato di malattia genetica il bimbo nell’arco di un anno sarebbe
andato incontro a morte certa. Invece, per fortuna, essendo la malattia di
natura acquisita essa viene combattuta e ridotta con la cura, e i risultati si
vedono…”.
Affermazioni confermate e mai
smentite da chi ha visitato, e ha avuto in cura, il bambino.
—————————————–
La VERITÀ è sempre e solo una, e non sempre è quella
dichiarata nelle aule dei tribunali.
La VERITA’ è alla base di ogni ricerca scientifica
(anche nel campo della medicina).
Quella VERITÀ che non è frutto delle convenzioni
(legittime) umane. Ma è anche elemento fondamentale che pone al centro il
bisogno di appagamento della coscienza.
—————————————–
In questa circostanza ci preme sottolineare come la
C.M.O. di cui alla premessa, si limita a rigettare la nostra istanza
riproponendo il verbale a seguito della visita del 02/10/2007, ma non prende
in considerazione e non fa nessun riferimento alla documentazione presentata,
che anche qui di seguito viene riportata.
Quali
interessi si cerca di tutelare (pensiamo per un errore certamente non voluto),
anche di fronte all’evidenza dei fatti?
Avremmo
preferito sentirci dire che a causa delle condizioni economiche della finanza
pubblica, non può essere momentaneamente erogato l’indennizzo, come previsto
dalla legge 210/92. Sarebbe stato sicuramente molto più corretto e onesto.
La C.M.O, si limita a rigettare la nostra istanza riproponendo il
verbale (vecchio) a seguito della visita del 02/10/2007, ma non prende in
considerazione quanto espresso con “Rif. F. 0002198 del 15/01/2018 ASST LARIANA”,
in aggiunta alla precedente richiesta, dove si segnala che vi sono elementi
probanti la legittimità del nesso causale con il danno da vaccino:
1) Ricerche DNA effettuate negli anni 2015/2016);
2) I vaccini sono stati somministrati in presenza
dell’Epatite;
3) Che era stato riscontrato una altissima
presenza di mercurio;
4) Che nulla si dice in merito alla mancata effettuazione della R.M.
durante
il ricovero dal 1al 4
settembre 1999;
5) Che nulla viene riferito in merito alla mancata
consegna dei lotti vaccinali;
6)
Che la causa della atrofia cerebellare è certamente da ricercare in un
“elemento esterno” che l’ha provocata, e non
“…presumibilmente genetica…”
come
erroneamente riportato
7)
La C.M.O. nulla dice a proposito della affermazione dello specialista in
neuropsichiatria che ha visitato il bambino, quando nella sua relazione afferma
che: “…se si fosse
trattato di malattia genetica il bimbo nell’arco di un anno sarebbe andato
incontro a morte certa. Invece, per fortuna, essendo la malattia di natura
acquisita essa viene combattuta e ridotta con la cura, e i risultati si vedono…”.
OVVERO:
1) Che non si tiene conto (forse neanche
visionato?) degli esiti della ricerca del DNA, effettuati negli anni 2015/2016
– e che non potevano essere presenti alla data del 02/10/2007 – sia del ragazzo, sia dei genitori, da cui si
evince che NON è corretto parlare (genericamente) di patologia
“…Presumibilmente genetica”
2) Che i vaccini sono stati somministrati in presenza dell’epatite: HCV RNA: POSITIVO, (come riportato nella documentazione fornita, e
allegata anche alla presente), Come, giustamente fatto rilevare dalla “Responsabile dell’Area Territoriale Prevenzione dell’ASL”, la quale,
visti gli esiti dei prelievi decide di sospendere le
vaccinazioni. (Il fatto che la responsabile dell’ Area Territoriale Prevenzione
dell’ASL abbia ritenuto dover sospendere le vaccinazioni, conferma che, in
presenza della patologia dell’Epatite, i vaccini possono essere dannosi).
3) Che a seguito dei vaccini, è stata riscontrata una elevata quantità di mercurio, come
riportato dalle indagini eseguite, di almeno 10 volte superiore alla quantità
consentita, con conseguenze molto gravi per la salute del bambino, già a
partire dai giorni immediatamente successivi alla somministrazione dei vaccini,
(come riportato nelle precedenti documentazioni fornite alla stessa C.M.O.);
4) Che la C.M.O. nulla dice in merito alla mancata effettuazione della Risonanza
Magnetica durante il ricovero del bimbo
il 1 settembre 1999 al S. Anna, che certamente avrebbe consentito di scoprire
l’Atassia Cerebellare (come di fatto è stato accertato nel mese di febbraio 2000)
e che ci avrebbe consentito di non fare il vaccino trivalente effettuato il 23
settembre 2000;
5) Che la C.M.O. nulla dice in merito alla mancata consegna dei lotti vaccinali da parte
dell’ASL, come richiesto, e di cui vengono riportate negli allegati le
intercorse comunicazioni.
6)
Che la causa della atrofia
cerebellare è
certamente da ricercare in un “elemento esterno” che l’ha provocata, e non
“…presumibilmente genetica…” come
erroneamente riportato
7)
La C.M.O. nulla dice a proposito della affermazione dello specialista in
neuropsichiatria che ha visitato il bambino, quando nella sua relazione afferma
che: “…se si fosse
trattato di malattia genetica il bimbo nell’arco di un anno sarebbe andato
incontro a morte certa. Invece, per fortuna, essendo la malattia di natura
acquisita essa viene combattuta e ridotta con la cura, e i risultati si vedono…”.
Come si vede, da questi brevi considerazioni, la
C.M.O. non sembra si sia preoccupata di accertare la verità dei fatti, e, pur
riconoscendo il danno provocato, evita di fare riferimento alle cause che lo
hanno prodotto.
Da Tutto ciò si evince la convinzione che la C.M.O. si
sia guardato bene dall’individuare le cause che hanno prodotto L’Atassia
Cerebellare, come pure dalla ricerca della verità, ma soprattutto dal voler
riconoscere il danno da vaccino, e dalla ricerca delle responsabilità che lo
hanno prodotto. Non basta lavarsi le mani, e la coscienza, con la semplice
formula “presumibilmente genetica” del danno.
Tutto ciò non è professionalmente, e ancor meno,
eticamente corretto.
– La C.M.O. inoltre
non dice chi, e che cosa, ha provocato l’Atassia cerebellare, ed evita di specificarne la causa; Perché?
– Mentre va anche precisato che all’accoglienza del 02/10/20107 era una
sola persona e non vi è stata visita medica, ma solo la raccolta dei dati
anamnestici e documentazione relativa, eppure il verbale è firmato da tre
persone: tre militari.
—————————————
DNA “TEST NEGATIVO”.
In data 18 febbraio 2014 il ragazzo viene visitato
dal dott. Stefano D’Arrigo del “C. Besta” di Milano. In quella sede viene
concordato un ricovero.
Dal 27/6 al 3/7 2014 il ragazzo viene ricoverato
presso il “C. Besta” .
Il
medico, dott. Stefano D’Arrigo del “C. Besta” di Milano, visti i risultati
diagnostici del ragazzo, nell’eventualità di un possibile danno genetico,
dispone la ricerca del DNA.
L’esito del DNA (data campione
01/07/2014 data referto 03/10/2014) è: “TEST
NEGATIVO”. Ciò conferma che non vi sono modificazioni genetiche
che possano essere correlate alla patologia di cui il ragazzo è effetto.
Inoltre, su richiesta del medico,
viene richiesta (facoltativa) la ricerca del DNA di entrambi i genitori: data
prelievi dei campioni: 15/10/2015, data consegna referto 05/08/2016: Anche in
questo caso viene dichiarato “ TEST
NEGATIVO”.
Tutto ciò conferma che non ci sono
modificazioni genetiche (sia nel DNA del ragazzo, sia in quello dei genitori),
e che il “presumibilmente genetico” è falso, quindi da escludere. Per tanto la
patologia non può che essere stata causata dai vaccini.
———————————————
Epatite:
Troppe certezze e troppe (proprie) convinzioni, anche
nel campo medico scientifico, non sono mai elementi positivi, ancor più quando
si tratta della salute.
Perché si evita di fare riferimento ad una
controindicazione di Epatite nella somministrazione dei vaccini come, invece,
ha fatto la responsabile dell’ Area Territoriale Prevenzione dell’ASL?
Sin dal mese di dicembre 1998, il bambino viene
seguito, e monitorato, dal Centro di Epatologia Pediatrica della “Fondazione
IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, con cadenza
semestrale fino all’età di dieci anni circa, e successivamente con una cadenza
annuale. Il 28 aprile 1999 viene effettuato il prelievo sul bambino e il 3
maggio 1999 con esito: HCV RNA: POSITIVO. Documentazione allegata, e di cui il
Sevizio Sanitario Nazionale NON HA TENUTO CONTO. Perché?
In presenza di questi risultati NON AVREBBERO DOVUTO
ESSERE SOMMINISTRATI I VACCINI DEL 15 LUGLIO 1999 E DEL 23 SETTEMBRE 1999.
Infatti, nel mese di luglio 2015 il ragazzo viene
invitato a presentarsi per Il 26 di agosto 2015 presso l’ambulatorio “…per
la somministrazione del richiamo della vaccinazione contro le seguenti
malattie: DIFTERITE TETANO PERTOSSE… “
In previsione di questo richiamo vaccinale, viene
fatto presente alla “Responsabile dell’Area Territoriale Prevenzione dell’ASL”
la volontà di non sottoporre il ragazzo alle vaccinazioni, facendo presente
quanto abbiamo dovuto affrontare e sopportare a causa dei vaccini e viene
fornita tutta la documentazione in possesso in merito ai danni subiti.
La responsabile, preso atto, chiede, e dispone, la
ricerca degli anti-corpi attraverso dei nuovi prelievi al ragazzo.
Visti gli esiti dei prelievi decide di sospendere le
vaccinazioni.
Il fatto che la responsabile dell’ Area Territoriale
Prevenzione dell’ASL ha ritenuto dover sospendere le vaccinazioni, conferma
che, in presenza della patologia dell’Epatite, i vaccini sono dannosi.
———————————————–
I risultati dei prelievi per una
“tipizzazione molecolare degli allei “HLA”, per un dosaggio degli anticorpi,
eseguiti il 25/05/2004 presso il laboratorio della “Fondazione Centro San
Raffaele di Milano” e gli esiti (TEST
NEGATIVO) del DNA, confermano che non vi sono “difetti” genetici
nella struttura molecolare del bambino.
Visti gli esiti dei prelievi effettuati al San
Raffaele
Visti gli esiti del DNA (del Ragazzo e dei genitori),
Alla luce di tutto quanto riportato nella
ricostruzione dei fatti con l’anamnesi, nell’analisi della documentazione
clinica esistente, nonché degli aspetti giuridici legati alla legge 210/92, è possibile affermare con
ragionevole sicurezza che fra le vaccinazioni e la reazione avversa, esiste un
nesso causale.
——————————————————
Ma, ancor prima del risarcimento,
chiediamo di conoscere che
cosa, e chi, ha provocato il danno, anche se involontariamente.
Non è accettabile che in un paese
civile, quale l’Italia è, l’ASL e il Ministero della Salute non sentano il
dovere, etico, morale, civile di dire cosa realmente ha provocato il
danno. E’ troppo semplice dire che la causa potrebbe essere “presumibilmente di
natura genetica”.
Infatti la certificazione del
danno, comporta una serie di responsabilità e conseguenze, quali:
– Aprire le porte alle numerose
richieste di risarcimento;
– Chiamare in causa anche le case
farmaceutiche che hanno prodotto quei vaccini;
– Le responsabilità di chi non
ha effettuato maggiori e più severi controlli e non ha vigilato
attentamente;
– Le responsabilità di verificare
che non ci siano contro-indicazioni con eventuali patologie
di cui il destinatario dei vaccini potrebbe essere affetto;
– Ma, soprattutto, si teme
l’apertura di un dibattito sulla obbligatorietà dei vaccini.
Ecco perché è più semplice
trincerarsi dietro la formula “presumibilmente genetica…” per non riconoscere il
danno da vaccino.
Una semplice dichiarazione di non
sussistenza di nesso causale, riduce e annulla il riconoscimento delle
responsabilità di chi deve dare delle risposte ai quesiti fin qui esposti.
Il sospetto ci deriva dal fatto
che l’ASL su specifica nostra richiesta si è rifiutata di fornirci i lotti
vaccinali, come più volte da noi è stato richiesto, adducendo la scusa che
“durante il trasloco sono
andati persi i registri”.
Il principio fondamentale della
tutela della salute e della verità non possono, né devono mai essere
sacrificati a beneficio di altri interessi.
L’ASL non consegna i lotti vaccinali.
In data 12 marzo 2004 viene da noi inoltrata all’ASL
richiesta
Chiediamo “…che venga consegnata la specifica
completa ed esaustiva delle date e dei numeri dei lotti di produzione delle
vaccinazioni obbligatorie e facoltative eseguite al proprio figlio, nonché
l’indicazione del nome commerciale e delle ditte produttrici dei vaccini
somministrati, entro 15 giorni dalla presente. Nel caso fosse impossibile
produrre tale documentazione, si chiede di fornire spiegazione per iscritto,
entro 15 giorni dal ricevimento della presente…”.
IN data 25 marzo 2004 riceviamo:
“ …Con riferimento alla sua richiesta pervenuta in
data 12 marzo u.s. si trasmette in allegato la scheda vaccinale relativa al
bambino…… La scheda non riporta i dati relativi al nome commerciale e numero di
lotto dei vaccini utilizzati, poiché i registri vaccinali cartacei risultano
smarriti a seguito di ripetuti traslochi che gli uffici afferenti a tale
servizio. Solo per i nati dall’anno 1980 è in uso una registrazione
informatizzata che – a partire dall’anno 2000 – consente di avere la
disponibilità di tutti i dati. A partire dall’anno 1980, per i nuovi nati, è in
uso una registrazione informatizzata che ha subito nel corso degli anni una
progressiva evoluzione con registrazione dei dati in maniera via via più
completa, fino a permettere – dall’anno 2000 – di avere la disponibilità di
tutti i dati.…”.
Lettera firmata da “Il Direttore Distretto di Como e
il Dirigente Responsabile U.O. Prevenzione Distretto di Como.
Non soddisfatti, continuiamo a sollecitare. Ma le
risposte sono sempre evasive e non attinenti la richiesta.
Capito come funziona L’ASL? La scheda non
riporta i dati relativi al nome commerciale e numero di lotto dei vaccini
utilizzati, “…poiché i registri vaccinali cartacei risultano smarriti a
seguito di ripetuti traslochi che gli uffici afferenti a tale servizio…”.
Guarda caso, i dati da noi richiesti sono relativi
agli anni 1998-1999, in modo particolare i vaccini eseguiti a luglio e a
settembre 1999.
Come è possibile che proprio quelli da noi richiesti
si siano persi durante i ripetuti traslochi?
Ci viene il sospetto che proprio in quei registri
vaccinali cartacei si nasconda la verità che si vuole non venga alla luce.
C.M.O
La C.M.O. visita il bambino il 2 ottobre 2007, e nella
relazione pervenuta circa 40 giorni dopo, dichiara che il bambino “ è
affetto da atassia cerebellare”, e aggiunge che “… dalla infermità o
lesione di cui ai punti 1 e 2 del precedente quadro A è derivata la seguente
MENOMAZIONE PERMANENTE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA “ORGANO NEUROLOGICO”.
ASCRIVIBILE ALLA 1^ CATEGORIA della tabella “A”, allegata al D.P.R. 30 dicembre
1981, nr. 834.
La C.M.O. nella sua esposizione dichiara e afferma:
STATO ATTUALE: Linguaggio difficoltoso, deficit
cognitivo, evidente disturbo dell’equilibrio e della deambulazione.
ESAME OBIETTIVO: soggetto in buone condizioni di
nutrizione e sanguificazione. Si prende atto della documentazione sanitaria
allegata.
GIUDIZIO DIAGNOSTICO: Atassia cerebellare.
Inoltre: Si da atto che è presente il MEDICO DI
FIDUCIA: che ha formulato osservazioni: ”…la diagnosi non è solo di Atassia
ma anche di coinvolgimento di tutti i sistemi cerebrali, sia in fase acuta che
cronica come è tipico delle encefaliti post vaccinali” .
Ciò nonostante, la C.M.O. afferma “…non si ritiene
sussistere nesso di causalità tra le vaccinazioni obbligatorie e la infermità
di cui al giudizio diagnostico ”.
Queste le dichiarazioni.
La C.M.O. però non dice chi e che cosa ha provocato
l’Atassia cerebellare. Perché?
In
un paese civile, quale il nostro pretende di essere, riconoscere un errore,
anche quando non c’è dolo, non può essere motivo di scandalo, ma l’occasione
per correggere eventuali distorsioni nelle procedure di produzione e nelle
somministrazioni di farmaci, come appunto sono i vaccini.
Si
fa altresì notare che alla CMO una sola persona ha visitato il bambino mentre
il verbale porta la firma di tre persone, tre militari. Come mai? -Domanda:
tutto questo è regolare? E’ nel rispetto delle leggi e della deontologia
Medica? E’ così che si ricerca la verità? Ciò
che, però, ci indigna maggiormente è la mancanza di etica morale e
professionale di chi, pur di non riconoscere le responsabilità, si trincera
dietro la formula “…presumibilmente genetica…” per non ammettere
l’errore.
Anche le ricerche del DNA
effettuate sul ragazzo e sui genitori escludono la possibilità del
“presumibilmente genetica” della patologia.
“Non ci sono ipotesi di difetti
genetici che possano aver determinato il danno neurologico di cui il
ragazzo è effetto”.
Il fatto che vengano esclusi
difetti genetici, sia nel ragazzo, sia nei genitori, conferma che il
danno è certamente da attribuirsi a causa esterna, cioè i vaccini.
La causa della atrofia cerebellare
che ha colpito il bambino è certamente da ricercare in un “elemento esterno”
che l’ha provocata.
Ma c’è di più. Lo specialista in
neuropsichiatria che ha visitato il bambino, nella sua relazione afferma che: “…se si fosse trattato di malattia
genetica il bimbo nell’arco di un anno sarebbe andato incontro a morte certa.
Invece, per fortuna, essendo la malattia di natura acquisita essa viene
combattuta e ridotta con la cura, e i risultati si vedono…”.
In un paese civile, quale il
nostro pretende di essere, riconoscere un errore, anche quando non c’è dolo,
non può essere motivo di scandalo ma l’occasione per correggere eventuali
distorsioni nelle procedure e nelle somministrazioni di farmaci, come appunto
sono i vaccini.
Quali interesse si cerca di
tutelare (pensiamo per un errore certamente non voluto), anche di fronte
all’evidenza dei fatti?
Da Tutto ciò si evince la convinzione che la C.M.O. si
sia guardato bene dall’individuare le cause che hanno prodotto L’Atassia
Cerebellare, come pure dalla ricerca della verità, ma soprattutto dal voler
riconoscere il danno da vaccino, e della
ricerca delle responsabilità che lo hanno prodotto.
Non basta lavarsi le mani, e la coscienza, con la
formulazione di un richiamo eziologico superficiale e smentito dalle analisi
scientifiche. Ciò è inaccettabile sia a livello scientifico che civico: è la morte dello Stato che tutela i valori
racchiusi nella Costituzione.
—————
In merito alla dichiarazione della Corte di Appello va
precisato quanto segue :
Il giorno 12
luglio 2010 è stata depositata presso il Tribunale la relazione del consulente
di parte dei ricorrenti (CTP), mentre la sentenza del Tribunale è stata
depositata il 19 luglio e vi erano tutti i tempi necessari per un
approfondimento, ma né il CTU né il
Giudice ne hanno tenuto conto. Perché?
Perché non si è voluto tenerne conto? Forse la sentenza era già stata decisa prima dell’esame della
documentazione fornita?
Viene il sospetto che l’esito della sentenza fosse già
deciso prima di essersi accertati di tutti i fatti realmente avvenuti.
Nella sentenza, infatti, non si fa rifermento alla
relazione del CTP consegnata nei tempi previsti, e comunque molto prima della
sentenza. Perché ?
Perché, sia nella sentenza del Tribunale, sia in quella
della Corte di Appello, non si fa nessun riferimento alla relazione del CTP pur
presentata prima della sentenza, visto che la stessa Corte di Appello ne fa
espresso richiamo?
Ma è così che si ricerca la verità? Pensiamo proprio
di NO.
Inoltre, il CTU, oltre ad essere dipendente
dell’ospedale, dove più volte il bambino è stato ricoverato, è un
infettivologo, mentre sarebbe stato più corretta la presenza di un neurologo,
possibilmente pediatrico.
La sentenza e
l’Epatite
Fa specie che la Corte d’ Appello nella sua sentenza
fa riferimento all’epatite “C” di cui il bambino è portatore: questo è un fatto
scontato e a conoscenza della struttura sanitaria pubblica che, peraltro, ne ha
accertato l’esistenza.
Se l’epatite di cui il bambino è portatore, può
esserne stata una delle cause che avrebbe scatenato la reazione al vaccino,
come dubitiamo e come ipotizzato dalla Corte d’ Appello, chi avrebbe dovuto
segnalare la possibile controindicazione ai vaccini, se non il SSN attraverso
l’ASL?
Ma c’è anche da
chiedere:
Perché la Corte d’Appello non chiama in causa la responsabilità dell’ASL che non
ha vigilato sulla somministrazione del vaccino in presenza della patologia
dell’epatite?
Perché nelle sentenze, sia quella del Tribunale, sia quella della Corte di
Appello, non si fa mai riferimento alla nostra legittima richiesta dei lotti
vaccinali avvenuta nel 2004 e che la stessa ASL non ci ha mai fornito?
Perché nella sentenza non viene mai citato il ricovero presso l’ospedale, e di
cui il CTU è dipendente, avvenuto da 1 al 4 settembre? E perché a seguito del
perdurare delle febbre alta e dove, in quattro giorni di ricovero, non è stata
eseguita la RM?
Se si fossero stati eseguiti più approfonditi esami,
avremmo evitato la successiva vaccinazione avvenuta il 23 settembre.
Ecco perché
riteniamo illogica e carente di motivazioni la sentenza.
Ci sono troppi sospetti sulla liceità di affermazioni
contenute nella motivazione della sentenza. E ancor più nella ricerca delle
cause da parte della C.M.O.
—————————————-
L’esito del DNA (data campione
01/07/2014 data referto 03/10/2014) è: “TEST
NEGATIVO”. Ciò conferma che non vi sono modificazioni genetiche
che possano essere correlate alla patologia di cui il ragazzo è effetto.
Inoltre, su richiesta del medico,
viene richiesta (facoltativa) la ricerca del DNA di entrambi i genitori: data
prelievi dei campioni: 15/10/2015.
IN DATA 05 – 08 – 2016 E’ STATO
CONSEGNATO IL “REFERTO
ANALISI DNA” DI ENTRAMBI I GENITORI IL CUI ESITO DICHIARA “ TEST NEGATIVO”.
La causa del danno di cui è
affetto il ragazzo è certamente da
attribuire ai vaccini quale “causa esterna”.
Per tanto la patologia non può che
essere stata causata dai vaccini.
I RISULTATI DEI PRELIEVI PER UNA “TIPIZZAZIONE
MOLECOLARE DEGLI ALLEI “HLA”, PER UN DOSAGGIO DEGLI ANTICORPI, ESEGUITI IL 25
MAGGIO 2004 PRESSO IL LABORATORIO DELLA “FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DI
MILANO” CONFERMANO CHE NON VI SONO “DIFETTI” GENETICI NELLA
STRUTTURA MOLECOLARE DEL BAMBINO.
L’ESITO DEL DNA EFFETTUATO NEL 2014 (DATA CAMPIONE
01/07/2014 DATA REFERTO 03/10/2014) CONFERMA CHE NON VI SONO MODIFICAZIONI
GENETICHE CHE POSSANO ESSERE CORRELATE ALLA PATOLOGIA DI CUI IL RAGAZZO È
AFFETTO.
INOLTRE, ANCHE L’ESITO DEL DNA DI ENTRAMBI I GENITORI
(DATA PRELIEVI DEI CAMPIONI: 15/10/2015, DATA CONSEGNA REFERTO 05/08/2016)
DICHIARA “ TEST NEGATIVO”.
TUTTO CIÒ CONFERMA CHE NON CI SONO MODIFICAZIONI
GENETICHE (SIA NEL DNA DEL RAGAZZO, SIA IN QUELLO DEI GENITORI), E CHE IL
“PRESUMIBILMENTE GENETICO” È FALSO, QUINDI DA ESCLUDERE.
LA CAUSA DEL DANNO DI CUI È AFFETTO IL RAGAZZO È
CERTAMENTE DA ATTRIBUIRE A “CAUSA ESTERNA”. CIOE’ AI
VACCINI
TUTTO QUANTO FIN QUI DOCUMENTATO NON È FRUTTO DI
“OPINIONI”, MA È IL RISULTATO DI CONTINUE E APPROFONDITE INDAGINI.
QUESTE INDAGINI ESCLUDONO QUINDI LA “PRESUMIBILE CAUSA
GENETICA”, COME ERRONEAMENTE SOSTENUTO DA CHI SI OSTINA A NON VOLER VEDERE LA
REALTÀ DEI FATTI, CON IL RISULTATO DI NON CERCARE LA VERITÀ E DI NON TUTELARE
LA SALUTE.
LE DICHIARAZIONI DEL “PRESUMIBILMENTE GENETICO…”, SERVONO SOLO
A TUTELARE GLI INTERESSI ECONOMICI DI CHI PRODUCE I VACCINI, MA ANCHE LE
RESPONSABILITÀ GIURIDICHE DI CHI NON CONTROLLA ATTENTAMENTE COSA VIENE
INIETTATO ATTRAVERSO I VACCINI.
CHI NON VUOLE RICONOSCERE IL DANNO, LO FA SOPRATTUTTO
PER NASCONDERE LE RESPONSABILITÀ DI CHI NON HA VIGILATO COME AVREBBE DOVUTO A
TUTELA DELLA SALUTE, MA ANCHE PER EVITARE DI CHIAMARE IN CAUSA CHI HA PRODOTTO
QUEI VACCINI.
TROPPO SPESSO, PUR DI NEGARE IL RUOLO CAUSALE DELLE
VACCINAZIONI IN MOLTE REAZIONI AVVERSE AI VACCINI, SPECIE NELLE FORME DI
REAZIONI AUTOIMMUNI, IN MOLTE OCCASIONI VENGONO AVANZATE IPOTESI ASSOLUTAMENTE
INFONDATE E NON VERIFICABILI A FRONTE DI UNA SUCCESSIONE TEMPORALE RAVVICINATA
E PREVISTA DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA.
ALLA LUCE DI TUTTO QUANTO RIPORTATO NELLA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI CON L’ANAMNESI, NELL’ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
CLINICA ESISTENTE, NONCHÉ DEGLI ASPETTI GIURIDICI LEGATI ALLA LEGGE 210/92, È
POSSIBILE AFFERMARE CON RAGIONEVOLE SICUREZZA CHE FRA LE VACCINAZIONI CUI È
STATO ESPOSTO IL BAMBINO E LA REAZIONE AVVERSA CHE HA COLPITO IL RAGAZZO A
PARTIRE DAL 15° MESE DI VITA, PROVOCANDO L’ATTUALE RITARDO PSICOMOTORIO CON
SINDROME ATASSICA, ESISTE UN NESSO CAUSALE O QUANTO MENO CONCAUSALE.
LA PATOLOGIA DI CUI È PORTATORE È ASCRIVIBILE ALLA I
CATEGORIA DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DPR 834/1981.
SPIACE DIRLO, MA ANCHE LA MAGISTRATURA NON HA CERCATO
LA VERITÀ.
Per tanto:
si chiede il
riconoscimento del danno, come previsto dalla Legge 210/92
N.B. A chi è preposto
ad esprimere il proprio parere in merito alla presente richiesta, chiediamo,
indipendentemente dall’accoglimento o dalla non accettazione del presente
ricorso, di ricercare sempre la verità, perché solo la verità consente di
operare concretamente per il bene comune, e di guardare con serenità negli
occhi i propri figli e tutti i propri cari.
Grazie, i
genitori.

“…Alla luce di tutto quanto riportato nella ricostruzione dei fatti con l’anamnesi, nell’analisi della documentazione clinica esistente, nonché degli aspetti giuridici legati alla legge 210/92, è possibile affermare con ragionevole sicurezza che fra le vaccinazioni e la reazione avversa, esiste un nesso causale, o quanto meno concausale.”

“…Pur di negare il nesso causale con i vaccini, in molte occasioni vengono avanzate ipotesi assolutamente indimostrate e indimostrabili, al solo scopo di coprire le responsabilità per mancata vigilanza, anche incolpevole, dello Stato e per lui, del Servizio Sanitario Nazionale.”
…Si tratta semplicemente di ammettere che l’incidente può capitare (forse in numero superiore a quello dichiarato possibile dal Ministero della Salute), e quindi riconoscere il danno provocato, senza trincerarsi dietro la formula “…presumibilmente genetica…” per non riconoscere il danno.

In un paese civile, quale il nostro pretende di essere, riconoscere un errore, anche quando non c’è dolo, non può essere motivo di scandalo ma l’occasione per correggere eventuali distorsioni nelle procedure e nelle somministrazioni di farmaci, come appunto sono i vaccini.