Aspetti giuridici
Non si sa quali ragioni possano aver indotto l’esito della sentenza, ma certamente non si è ricercata la verità.[…]
E’ opinione diffusa che in materia di vaccini, gli interessi, non solo scientifici, delle case farmaceutiche in molti casi possano anche essere determinanti nelle aule di giustizia.
Ci sia consentito un parere che anticipa e sintetizza il senso delle righe che verranno: i genitori non riconoscono nelle sentenze di primo e secondo grado un nesso che dalle premesse pervenga a delle conclusioni conseguenti e logiche.
Poiché i magistrati sono persone colte e competenti, a fronte di sentenze così ampiamente illogiche e carenti di motivazioni la sensazione è che, in materia di vaccini, riconoscere la responsabilità delle case farmaceutiche si ripercuoterebbe economicamente non solo sulle stesse ma sugli organi dello Stato che non hanno vigilato, con il timore di notevoli esborsi economici.
Il punto è che quello che ad un ragioniere può apparire un esborso, ai genitori che provvedono (sinché ci saranno) alle cure di del proprio figlio, è il minimo che si possa riconoscere per poter permettere al figlio di curarsi.
Anche per queste ragioni, si ritiene molto discutibile la sentenza, prima del Tribunale e poi quella della Corte D’Appello.
Non si sa quali ragioni possano aver indotto l’esito della sentenza, ma certamente non si è ricercata la verità.
E’ opinione diffusa che in materia di vaccini, gli interessi, non solo scientifici, delle case farmaceutiche in molti casi possano anche essere determinanti nelle aule di giustizia.
Ancora, se è vero che le sentenze dei Tribunali e delle Corti d’Appello vanno rispettate, è altrettanto vero che si possono commentare.
L’amministrazione della Giustizia si fonda anzitutto sulla ricerca della verità, cosa a noi parsa (ad essere benevoli) secondaria, nella nostra vicenda.
Infatti, nella sentenza del Tribunale non si fa riferimento alla mancata risposta dell’ASL alla richiesta di poter conoscere e verificare i lotti vaccinali, come non compare alcun riferimento alle osservazioni poste dalla relazione del CTP, pur essendo stata, la stessa, presentata nei termini di legge.
Nella causa intentata presso il Tribunale, venne nominato come CTU, un Infettivologo, mentre sarebbe stata più opportuna la presenza di un Neuropsichiatria infantile.

Inoltre, va precisato che a seguito della visita medica, effettuata al bambino (oramai ragazzo) nello studio medico del CTU alla presenza dei CTP, gli stessi verbalmente avevano convenuto di non dover sottoporre ad ulteriori stress il bambino, tanto era evidente la situazione clinica. Purtroppo, di questa considerazione non vi è traccia nella relazione conclusiva della sentenza.
Senza voler entrare nel merito delle considerazioni di natura medica (per altro documentate e agli atti), viene da domandarsi: come mai il CTU solo alla fine della sua relazione esprime il parere di non causalità tra la patologia e i vaccini, mentre nel corso della visita medica e negli incontri con i CTP la sua opinione sembrava essere ben diversa?
Considerato che lo stesso CTU, alla data della prevista consegna della sua relazione aveva chiesto un ulteriore proroga, viene il sospetto che qualche interferenza possa esserci stata.
Come pure non compare nella sentenza del Tribunale la relazione e le precisazioni fatte dal CTP, pur essendo stata presentata nei termini e nei tempi previsti.
Ci rimane comunque il dubbio che, la ricerca della verità sia stata sacrificata a vantaggio di altri interessi.
Mentre la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, per altro non ha consentito l’esposizione dei fatti da parte dei diretti interessati, fa riferimento (e ipotizza che la causa del danno provocato dal vaccino possa essere individuata) all’epatite “C” di cui il bambino è portatore. Se l’epatite “C” di cui il bambino è portatore, può esserne stata la causa, o una delle cause che avrebbe potuto scatenare la reazione al vaccino, chi avrebbe dovuto segnalare il possibile contrasto con i vaccini, se non il SSN attraverso l’ASL? Una patologia che rende incompatibile la somministrazione di vaccini.
“…Alla luce di tutto quanto riportato nella ricostruzione dei fatti con l’anamnesi, nell’analisi della documentazione clinica esistente, nonché degli aspetti giuridici legati alla legge 210/92, è possibile affermare con ragionevole sicurezza che fra le vaccinazioni e la reazione avversa, esiste un nesso causale, o quanto meno concausale.”

“…Pur di negare il nesso causale con i vaccini, in molte occasioni vengono avanzate ipotesi assolutamente indimostrate e indimostrabili, al solo scopo di coprire le responsabilità per mancata vigilanza, anche incolpevole, dello Stato e per lui, del Servizio Sanitario Nazionale.”
…Si tratta semplicemente di ammettere che l’incidente può capitare (forse in numero superiore a quello dichiarato possibile dal Ministero della Salute), e quindi riconoscere il danno provocato, senza trincerarsi dietro la formula “…presumibilmente genetica…” per non riconoscere il danno.

In un paese civile, quale il nostro pretende di essere, riconoscere un errore, anche quando non c’è dolo, non può essere motivo di scandalo ma l’occasione per correggere eventuali distorsioni nelle procedure e nelle somministrazioni di farmaci, come appunto sono i vaccini.